Esperienza e
Innovazione

Studio Rolli

UNA STORIA DI INNOVAZIONE

Lo studio è stato fondato nel 1982 dal Dottor Pierluigi Rolli, primo Dottore Commercialista ad aver aperto l’ufficio a Castelli Calepio, provincia di Bergamo. In breve tempo, anche grazie alla legge Visentini-ter in materia di forfetizzazione dei redditi dei contribuenti minori e la determinazione del reddito degli autonomi, riesce ad acquisire notorietà sul territorio fornendo la sua competenza e assistenza.

Negli anni Novanta lo Studio cresce e si rafforza con lo sviluppo e la diversificazione delle attività, garantendo un’assistenza seria, competente e professionale, tratti distintivi che lo caratterizzano ancora oggi.

Lo Studio si è avvalso, nel corso degli anni, di personale efficiente ed aggiornato che si occupa in modo preciso e mirato di elaborazione dati contabili per aziende, controllo di gestione, consulenza societaria e tributaria, offrendo una varietà diversificata di servizi professionali ad hoc per la realtà del cliente sia con partita iva che senza.

Lo Studio vanta numerose competenze: pianificazione fiscale nazionale e internazionale, controllo contabile, realizzazione di bilanci d’esercizio e consolidati, controllo di gestione e predisposizione business plan e gestione dei fatti straordinari di impresa quali scissione, trasformazione e fusione nei settori commerciali e degli autotrasporti nazionali e internazionali. Inoltre, collabora con società di lavoro interinale di diritto romeno fornendo consulenza alle società romene di raccordo fra la legislazione italiana e quella romena con riferimento al diritto del lavoro comparato.

Nel 2015 il Dottor Ragioniere Jacopo Rolli ha iniziato a collaborare con lo Studio specializzandosi negli ambiti di regime Forfettario e Fisco per i professionisti del Web.

  • targa studio rolli

I valori e le qualità dello studio sono la serietà, la professionalità e la capacità di reagire alle situazioni grazie ad un’esperienza più che trentennale e alle sue collaboratrici. Tutto questo si unisce alla presenza in Studio di un giovane professionista, creando così un ottimo connubio tra esperienza e innovazione.

Lo Studio predilige l’incontro diretto con la clientela attraverso un primo colloquio, momento fondamentale per conoscere le esigenze dell’interlocutore, sia in maniera tradizionale presso la nostra sede sia attraverso l’utilizzo di videochiamate in base alle disponibilità del cliente.

Il Nostro Team

Dottore Commercialista Pierluigi Rolli

Dott. Pierluigi Rolli

DOTTORE COMMERCIALISTA

Iscritto all’Albo dal 1983.
Esperto in attività di consulenza organizzativa, societaria,
contabile, fiscale e tributaria rivolta alle imprese private.
Fondatore e titolare di Studio Rolli.

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Dottore Commercialista Jacopo Rolli

Dott. Rag. Jacopo Rolli

ESPERTO CONTABILE

Esperto nella gestione di partite IVA a regime forfettario e del fisco per professionisti digitali. Si occupa della tenuta della contabilità e della relativa consulenza contabile e fiscale.

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Collaboratrice Lorella Aspeti

Lorella Asperti

COLLABORATRICE

Esperta nella gestione contabile e fiscale nel settore autotrasporti. Si occupa della tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, stesura bilanci e redazione note integrative.

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Collaboratrice Sabrina Bresciani

Sabrina Bresciani

COLLABORATRICE

Si occupa dell’organizzazione delle attività interne: gestione degli appuntamenti, rapporto clienti e fornitori, controllo e gestione posta elettronica e certificata per la clientela.

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Domande Frequenti

Il bilancio deve essere approvato entro i termini stabiliti dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile:

  • entro 120 giorni dalla chiusura d’esercizio (termine ordinario); quest’anno il termine scade il 30.04.2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro 180 giorni dalla chiusura d’esercizio (termine straordinario); quest’anno il termine scade il 29.06.2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società; il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società.

I versamenti periodici relativi all’IVA sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica. I termini di versamento variano a seconda del tipo di contribuente.

Occorre, quindi, distinguere tra:

  • contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell’eventuale IVA a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo
  • contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento dell’imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta tramite “ravvedimento operoso”.

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi: anzitutto il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Generalmente il Modello deve essere presentato tra i mesi di giugno e luglio, a meno che non ci siano situazioni particolari che costringano alla proroga.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nell’anno precedente (per esempio 2020) hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi i contribuenti che non percepiscano redditi soggetti a tassazione o che abbiano esclusivamente redditi tassati alla fonte.

Generalmente il Modello deve essere presentato tra i mesi di giugno e luglio, a meno che non ci siano situazioni particolari che costringano alla proroga.

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche (o UNICO) dell’anno (per esempio 2021) e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni.

Nell’anno precedente (per esempio 2020) hanno percepito:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nel 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

IMU è l’acronimo di “Imposta Municipale Propria” (quella che una volta si chiamava “ICI”).

L’imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

L’IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga l’IMU sull’abitazione principale e le relative pertinenze:

  • per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
  • per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.

L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

Assolutamente si, il commercialista può redigere qualsiasi tipo di contratto, esclusi quelli di esclusiva pertinenza dei Notai.

Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

Il codice Ateco è necessario per l’apertura di una nuova partita IVA. In questo caso, infatti, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia dell’attività che intendiamo svolgere sulla base della classificazione Ateco 2007 (dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, approvata dall’ISTAT in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate). Tale comunicazione è necessaria affinché ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici.

Contemporaneamente, il contribuente dovrà rivolgersi ad un Commercialista per l’elaborazione della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), sempre in relazione all’attività economica di riferimento e, quindi, al suo codice Ateco.

Successivamente, ogni eventuale variazione dell’attività economica dovrà essere comunicata al Fisco, insieme ad un nuovo codice Ateco.

Innanzitutto rivolgersi al commercialista in modo da chiarire e chiarirsi ciò che si intende fare e i risultati che si vogliono ottenere. In relazione a ciò che si è ritenuto più conveniente e consono ai desideri del futuro cliente, insieme al professionista si procederà ad aprire le posizioni necessarie all’inizio dell’attività.

Quali, ad esempio:

  • scelta fra esercizio dell’attività in forma di ditta individuale o societaria;
  • scelta del regime contabile (Ordinaria, Semplificata, Forfettaria);
  • relative aperture delle posizioni obbligatorie per le scelte effettuate precedentemente.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a fornire una valutazione della situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare. L’indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti.

L’ ISEE è necessario per l’accesso alle prestazioni sociali la cui erogazione dipende dalla situazione economica familiare.

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