L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR-2”), ha abrogato una parte dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, con riferimento ai soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).

Dal 1° luglio 2022, per o soggetti minimi e forfettari vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.

L’art. 18 del DL 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2) ha previsto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2 DL 98/2011) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000

A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfettari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 €.

Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In generale, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi” ed il riferimento normativo, che è “Operazione esclusa da IVA art1. c.54-89 L. 190/14” (per i forfettari) o “Operazione esclusa da IVA art27 c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47€.

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo “virtuale”, ossia versandolo con modello F24.

Se desiderate avere maggiori informazioni in merito, contattateci compilando il form o chiamando i numeri che trovate qui. Vi ricordo che lo studio è sempre disponibile ad una consulenza gratuita di 30 minuti.

Autore:

Dott. Jacopo Rolli

Esperto Contabile presso Studio Rolli.

Esperto nella gestione del regime forfettario e del fisco per i professionisti del web.

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