Aggiornamenti e novità sulla Fatturazione Elettronica

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto il nuovo obbligo di Fatturazione Elettronica nelle operazioni commerciali tra privati già per alcuni settori a partire dal 1° luglio 2018 e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2019. La fattura elettronica è un file in formato XML conforme alle specifiche tecniche richieste e approvate dall’Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica sostituisce la fattura in formato cartaceo, in quanto obbligatoria per tutti i soggetti IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi; restano esonerati i soggetti con particolari regimi contabili (ad es. regime Forfettario) i quali potranno continuare ad emettere fattura in formato cartaceo.

La fattura immediata, una volta emessa dovrà essere inviata allo SdI (Sistema di Interscambio) entro dodici giorni dall’esecuzione dell’operazione, invece la fattura differita entro il 15 del mese successivo, dove l’Agenzia delle Entrate potrà svolgere i suoi controlli incrociati per verificarne la coerenza e la veridicità.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, il Sistema di Interscambio accetta soltanto le fatture in formato digitale e le note di credito predisposte attraverso il nuovo formato. In caso di mancato adeguamento alle nuove normative, si rischia il rifiuto delle fatture e sanzioni. (Non preoccupatevi, i nostri programmatori hanno già da tempo aggiornato e adeguato la piattaforma che utilizzate)

L’Agenzia delle Entrate si è concentrata sull’aggiornamento di diversi campi, tra cui quello del codice natura operazioni, tipo documento e tipo ritenuta. Sono stati infatti previsti nuovi identificativi tipo documento, codici natura, tipo ritenuta e altri. L’obiettivo è stato quello di rendere disponibile ai contribuenti le bozze di dichiarazioni e registri IVA a partire dal 2021.

Gli aggiornamenti sono caratterizzati da nuovi codici identificativi per la tipologia di documento, più dettagliati e inerenti, ad esempio, a reverse charge interno ed esterno, acquisto di servizi o beni dall’estero, cessione di beni ammortizzabili, per passaggi interni e altri.

Sono stati introdotti un’autofattura TD20 per regolarizzare l’emissione di fatture irregolari, i modelli TD24 e TD25 per gestire le fatture differite (diverse da quelle immediate con codice TD01), il TD26 per passaggi interni e il codice TD27 per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa, ed ecc.

Infine, i contributi previdenziali saranno collocati nella sezione dedicata alle ritenute sul XML. I nuovi codici previsti sono i contributi INPS (RT03), contributi Enasarco (RT04), Contributo ENPAM (RT05) e altri contributi previdenziali (RT06).

Autore:

Dott. Jacopo Rolli

Esperto contabile presso Studio Rolli.

Esperto nella gestione del regime forfettario e del fisco per i professionisti del web.

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