È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 1° marzo 2022), il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Con risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra l’altro:
Inoltre, con il “Decreto energia”) sono stati anche riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
In particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
La rivalutazione, che permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%), effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere rateizzato (con un massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.
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Autore:
Dott. Jacopo Rolli
Esperto Contabile presso Studio Rolli.
Esperto nella gestione del regime forfettario e del fisco per i professionisti del web.