Date e modalità di trasmissione dei corrispettivi telematici
In questi ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate sta provando ad essere al passo coi tempi digitalizzando la trasmissione di fatture e pratiche al fine di semplificare ed agevolare (in teoria, ma non sempre nella pratica) l’invio da parte del soggetto passivo e il proprio controllo. Stessa sorte è toccata all’emissione e alla trasmissione dei corrispettivi.
Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici, per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e al 1° gennaio 2020 per gli altri con un periodo provvisorio di 6 mesi, a condizione che venga effettuato l’invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha rinviato più volte nel corso dell’anno 2020 l’obbligo di questa nuova modalità posticipandolo all’inizio del nuovo anno, ma considerando il protrarsi delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19 ha modificato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Gli scontrini e ricevute sono definitivamente sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici può essere effettuato attraverso l’acquisto di un registratore telematico apposito o l’adeguamento del registratore di cassa esistente. Per chi acquista un nuovo registratore telematico è previsto un credito di imposta scomputabile direttamente dal modello F24 pari al 50% del costo del registratore con un massimo di 250 euro e di 50 euro per chi invece ha proceduto all’adeguamento del registratore esistente. Il costo del registratore telematico è deducibile dal reddito dell’impresa attraverso la procedura dell’ammortamento.
I soggetti che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente) come ad esempio bar, ristoranti, negozi di elettrodomestici ed ecc., devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate. Quest’ultime devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione è l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle entrate. L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa prova a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio è attivo, trasmette il file. Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi. Tale procedura di “emergenza”, quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui l’esercente ha problemi di connessione internet del suo RT. In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sull’RT: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura.
La sanzione prevista è pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso in caso di:
È prevista la sanzione da 1.000 a 4.000 Euro per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale. Inoltre, è prevista la sanzione da 3.000 a 12.000 Euro in caso di manomissione o alterazione del registratore telematico salvo che il fatto costituisca reato.
Autore:
Dott. Jacopo Rolli
Esperto contabile presso Studio Rolli.
Esperto nella gestione del regime forfettario e del fisco per i professionisti del web.