Partono il 1° marzo 2022 le erogazioni Inps per l’assegno unico universale.
La circolare esplicativa pubblicata il 9 febbraio 2022 è stata pubblicata con alcune settimane di ritardo, in quanto le domande potevano già essere presentate dal 1° gennaio 2022.

Di cosa si tratta?
La legge n. 46 del 2021 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
Dal mese di marzo 2022, l’Assegno Unico e Universale sostituisce le precedenti misure di sostegno. Non verranno più erogati:
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.
L’importo esatto spettante sarà determinato sulla base del valore del modello ISEE del nucleo familiare in cui è presente il minore, ma l’assegno unico spetterà anche in caso di mancata presentazione.
Per le domande inviate entro il 30 giugno 2022, in assenza di ISEE valido al momento della presentazione dell’istanza, si terrà conto dell’attestazione eventualmente presentata successivamente in sede di conguaglio nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo. Nessun conguaglio invece per le domande presentate dal 1° luglio, per le quali l’assegno unico sarà erogato dal mese successivo sulla base dell’ISEE presente al momento di invio.
Quanto spetta?
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente che in fase di compilazione della domanda dovrà indicare: composizione del nucleo familiare e numero di figli, luogo di residenza dei membri del nucleo familiare e IBAN di uno o di entrambi i genitori.
Ai richiedenti, prevista:
Chi può fare la domanda?
La domanda può essere presentata da tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati e soggetti alla ricerca della prima occupazione. La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’Assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
Se desiderate avere maggiori informazioni in merito, contattateci compilando il form o chiamando i numeri che trovate qui. Vi ricordo che lo studio è sempre disponibile ad una consulenza gratuita di 30 minuti.
Autore:
Dott. Jacopo Rolli
Esperto Contabile presso Studio Rolli.
Esperto nella gestione del regime forfettario e del fisco per i professionisti del web.